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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
la seguente legge:
Art. 1.
Il termine del 31 agosto 1959, previsto negli articoli 1 e 2 della
legge 1 luglio 1959, n. 458, e' prorogato al 15 ottobre 1959, mentre
il termine del 31 luglio 1959, di cui all'art. 3 della stessa legge,
e' prorogato al 15 settembre 1959.
E' data facolta' al Ministro per l'agricoltura di ridurre il prezzo
minimo di acquisto del vino destinato alla distillazione, di cui
all'art. 3 della legge richiamata nel comma precedente, fino a lire
370.