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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il limite massimo della garanzia, previsto dall'articolo 13 della
legge 22 dicembre 1953, n. 955, per la.
assunzione a carico dello Stato dei rischi speciali di cui
all'articolo 3 della stessa legge, modificato dallo articolo 2 della
legge 3 dicembre 1957, n. 1198, e' fissato per l'esercizio
finanziario 1958-59, in lire 150 miliardi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla, osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 luglio 1959
GRONCHI
SEGNI - TAMBRONI -
DEL BO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA