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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzato a carico del bilancio del Ministero della marina
mercantile, per l'esercizio finanziario 1959-60, lo stanziamento di
lire 500.000.000, allo scopo di provvedere alla concessione di
contributi, nella misura non superiore al 40 per cento della spesa
documentata per le opere di cui al seguente comma, da eseguirsi da
imprese, gestite da associazioni o da singoli, che esercitano la
pesca direttamente con natanti di loro proprieta', iscritti, alla
data della presente legge, nelle matricole, e nei registri, tenuti
dagli uffici marittimi del litorale dell'alto Adriatico, a nord di
Cesenatico, esclusa.
Le opere ammissibili al contributo sono:
a) la trasformazione ed il miglioramento di scafi e di apparati
motore;
b) la provvista, ed il miglioramento di attrezzature da pesca e
di bordo.