Legge Ordinaria n. 590 del 21/07/1959 (Pubblicata nella G.U. del 10 agosto 1959 n. 191)
Provvidenze a favore della pesca dell'alto Adriatico.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzato  a  carico  del bilancio del Ministero della marina
mercantile,  per  l'esercizio finanziario 1959-60, lo stanziamento di
lire  500.000.000,  allo  scopo  di  provvedere  alla  concessione di
contributi,  nella  misura  non superiore al 40 per cento della spesa
documentata  per  le  opere di cui al seguente comma, da eseguirsi da
imprese,  gestite  da  associazioni  o  da singoli, che esercitano la
pesca  direttamente  con  natanti  di loro proprieta', iscritti, alla
data  della  presente  legge, nelle matricole, e nei registri, tenuti
dagli  uffici  marittimi  del litorale dell'alto Adriatico, a nord di
Cesenatico, esclusa.
  Le opere ammissibili al contributo sono:
    a)  la  trasformazione ed il miglioramento di scafi e di apparati
motore;
    b)  la  provvista, ed il miglioramento di attrezzature da pesca e
di bordo.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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