Legge Ordinaria n. 591 del 21/07/1959 (Pubblicata nella G.U. del 10 agosto 1959 n. 191)
Estensione a favore dell'Ente nazionale delle Tre Venezie, di talune provvidenze previste dalla legge 18 marzo 1958, n. 310, a favore delle aziende agricole danneggiate dalle inondazioni del novembre 1957.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato della Repubblica, hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  disposizioni  contenute  nell'articolo  1,  quarto comma, della
legge  18  marzo  1958, n. 310, si applicano anche a favore dell'Ente
nazionale  per  le  Tre  Venezie per la azienda "Aurora" in comune di
Porto  Tolle  sommersa  dalle  inondazioni  del  novembre 1957, fermo
restando  l'obbligo,  contenuto nel quinto comma del citato articolo,
del reimpiego della somma ottenuta nell'acquisto di beni patrimoniali
a scopi prodottivi in agricoltura.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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