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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni contenute nell'articolo 1, quarto comma, della
legge 18 marzo 1958, n. 310, si applicano anche a favore dell'Ente
nazionale per le Tre Venezie per la azienda "Aurora" in comune di
Porto Tolle sommersa dalle inondazioni del novembre 1957, fermo
restando l'obbligo, contenuto nel quinto comma del citato articolo,
del reimpiego della somma ottenuta nell'acquisto di beni patrimoniali
a scopi prodottivi in agricoltura.