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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' istituita in Roma la scuola nazionale di Stato per la meccanica
agraria.
La scuola e' riconosciuta come dotata di personalita' giuridica ed
autonomia amministrativa ed e' sottoposta alla vigilanza, del
Ministero della pubblica istruzione Essa assume la denominazione di
scuola, nazionale di meccanica agraria, e puo' avere sezioni staccate
presso istituti o scuole governative di istruzione tecnica.