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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'articolo 20 della legge 5 gennaio 1957, n. 33, e' sostituito dal
seguente:
"L'assegnazione al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
per le spese del suo funzionamento e' determinata in lire 400 milioni
da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro.
Nei limiti della assegnazione stabilita, il Consiglio nazionale
provvede, secondo le esigenze del suo funzionamento, alla
approvazione dello stato di previsione della spesa e alla gestione
delle spese dello stato di previsione della spesa e' data
comunicazione al Parlamento.
Il rendiconto a chiusura di ogni esercizio e' presentato
direttamente dal Consiglio nazionale alla Corte dei conti".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 luglio 1959
GRONCHI
SEGNI - TAMBRONI -
Visto, il
Guardasigilli: GONELLA