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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I progetti per la costruzione, il completamento, lo ampliamento, il
miglioramento e la sistemazione di ospedali, istituti di cura in
genere, mattatoi e cimiteri sono approvati:
a) dal Ministro per la sanita', di concerto col Ministro per i
lavori pubblici, se l'intera opera e' di importo superiore a lire 200
milioni;
b) dal medico provinciale, o dal veterinario provinciale, secondo
le rispettive attribuzioni, di concerto con il provveditore alle
opere pubbliche, se l'intera opera e' di importo non superiore a lire
200 milioni.
Sui progetti delle opere indicate nel precedente comma devono
esprimere parere:
a) l'ingegnere capo del Genio civile se la spesa totale non
supera lire 30 milioni;
b) il Consiglio provinciale di sanita' e il Comitato tecnico
amministrativo presso i Provveditorati alle opere pubbliche, se la
spesa totale e' compresa tra lire 30 milioni e lire 200 milioni;
c) il Consiglio superiore di sanita' e il Consiglio superiore dei
lavori pubblici, se la spesa totale e' superiore a 200 milioni.