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Legge Ordinaria n. 606 del 19/07/1959 (Pubblicata nella G.U. del 13 agosto 1959 n. 194)
Scambi occasionali e stagionali con l'estero di energia elettrica.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le  esportazioni  e  le  importazioni  di  forniture  occasionali e
stagionali  di  energia elettrica con i Paesi membri dell'O. E. C. E.
che  aderiscono  alle  decisioni  adottate  in materia dalla predetta
Organizzazione  non  sono  soggette  alle norme di cui al titolo III,
capo  IV,  del  testo  unico delle leggi sulle acque e sugli impianti
elettrici  approvato  con  regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e
successive modificazioni.
  I  quantitativi  di  energia elettrica scambiati ai sensi del comma
precedente  sono  comunicati  al  Ministero  dei lavori pubblici e al
Ministero  del commercio con l'estero dalle aziende che ne effettuano
le importazioni o le esportazioni.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 19 luglio 1959

                               GRONCHI

                                              SEGNI - TOGNI - PELLA -
                                               TAVIANI - ZACCAGNINI -
                                                   DEL BO - SPATARO -
                                                             ANGELINI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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