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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le esportazioni e le importazioni di forniture occasionali e
stagionali di energia elettrica con i Paesi membri dell'O. E. C. E.
che aderiscono alle decisioni adottate in materia dalla predetta
Organizzazione non sono soggette alle norme di cui al titolo III,
capo IV, del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti
elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e
successive modificazioni.
I quantitativi di energia elettrica scambiati ai sensi del comma
precedente sono comunicati al Ministero dei lavori pubblici e al
Ministero del commercio con l'estero dalle aziende che ne effettuano
le importazioni o le esportazioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 luglio 1959
GRONCHI
SEGNI - TOGNI - PELLA -
TAVIANI - ZACCAGNINI -
DEL BO - SPATARO -
ANGELINI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA