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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Nelle operazioni di cui all'art. 15 della legge 11 aprile 1953, n.
298, sono comprese anche le operazioni di finanziamento attuate con
fondi diversi da quelli previsti dall'art. 11 della legge stessa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 luglio 1959
GRONCHI
SEGNI - TAMBRONI - GONELLA
- TAVIANI - RUMOR -
COLOMBO - ANGELINI -
TOGNI - JERVOLINO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA