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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'Azienda minerali metallici italiani (A.M.M.I.), ente di diritto
pubblico, costituito con regio decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 44,
modificato con decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1364, e con
legge 8 aprile 1954, n. 87, e' soppressa. La soppressione avra'
effetto dal momento in cui sara' costituita la Societa' per azioni
prevista dal comma seguente.
Il complesso aziendale del predetto ente sara' trasferito ad una
Societa' per azioni, da costituirsi sotto la denominazione sociale di
"A. M. M. I. S. p. A." ed avente come scopo preminente la ricerca, la
coltivazione dei giacimenti minerali metallici e l'utilizzazione, la
trasformazione e il commercio dei minerali stessi e dei loro
derivati.
La Societa' di cui al comma, precedente avra' un capitale pari al
patrimonio netto dell'ente soppresso, risultante dall'ultimo bilancio
approvato. Detto capitale si intendera' conferito dallo Stato e da
ciascuno degli enti partecipanti alla costituzione del fondo di
dotazione dell'Azienda minerali metallici italiani (A. M. M. I.)
mediante il trasferimento di cui al secondo comma del presente
articolo, con esonero dalla procedura per la stima degli apporti in
natura di cui all'art. 2343 del Codice civile.