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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'articolo 8 della legge 7 gennaio 1949, n. 1, e' modificato con
l'aggiunta del seguente comma dopo il primo:
"Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle
spese di gestione e lavorazione dei prodotti effettuate dagli enti di
cui al comma stesso, siano dette spese corrisposte direttamente dai
soci, siano agli stessi addebitate dagli enti a qualsiasi titolo".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 luglio 1959
GRONCHI
SEGNI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA