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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Nell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1949, n. 840, le lettere f),
g) e h) sono sostituite dalle seguenti cinque lettere:
"f) un direttore generale del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste;
g) il vice direttore generale dei Monopoli di Stato;
h) i direttori centrali dei Monopoli di Stato;
i) tre membri scelti tra persone di comprovata competenza, anche
estranee alla Amministrazione finanziaria;
l) tre rappresentanti del personale dell'Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato designati dal Ministro per le finanze su
proposta delle associazioni sindacali del personale stesso, fatta in
numero triplo a quello dei consiglieri da nominare. Anche per la
nomina di questi ultimi saranno osservate le stesse modalita' di cui
all'articolo 1 del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, e sara'
tenuto conto della rappresentativita' dei sindacati stessi".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 luglio 1959
GRONCHI
SEGNI - TAVIANI - TAMBRONI
- RUMOR
Visto, il Guardasigilli: GONELLA