Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste e' autorizzato a
prorogare fino a quattro mesi la durata dei contributi nel pagamento
degli interessi sui prestiti contratti dalle cantine sociali e dagli
enti gestori degli ammassi volontari di uve e mosti di produzione
1958, per la corresponsione di acconti ai conferenti, concessi a
norma dell'articolo 1 della legge 24 novembre 1958, n. 1071,
limitatamente alla parte dei prestiti stessi riferibile alla
quantita' di prodotto ammassato impiegata nella produzione del vino
rimasto invenduto alla data del 31 ottobre 1959.