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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il terzo comma dell'articolo unico della legge 3 novembre 1952, n.
1902, e' sostituito dal seguente:
"In ogni caso le sospensioni suddette non potranno essere protratte
oltre 3 anni dalla data di deliberazione di cui al primo comma".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 luglio 1959
GRONCHI
SEGNI - TOGNI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli:
GONELLA