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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
All'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (Isco),
riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica in data 30
giugno 1958, n. 818, e che ha la finalita' di svolgere ricerche e
studi nel campo congiunturale, e' attribuita la personalita'
giuridica di diritto pubblico.
L'Istituto e' posto sotto la vigilanza del Ministero del bilancio.