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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per la realizzazione di iniziative intese a promuovere lo sviluppo
di attivita' produttive ed a valorizzare risorse economiche e
possibilita' di lavoro possono essere concessi, nei termini ed alle
condizioni stabilite con i successivi articoli 2 e 3 della presente
legge, finanziamenti speciali a favore di medie e piccole imprese, di
importo non superiore a 500 milioni di lire per la costruzione di
nuovi impianti industriali, e di importo non superiore a 250 milioni
di lire per il rinnovo, la conversione o l'ampliamento di impianti
industriali gia' esistenti, ad un tasso annuo di interesse non
superiore al 5 per cento comprensivo di ogni onere accessorio e
spese.
Per le operazioni destinate ad impianti da realizzare nei territori
di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e
successive modificazioni ed integrazioni, i limiti di importo di cui
al precedente comma sono stabiliti in 1.000 milioni di di lire per la
costruzione di nuovi impianti industriali, e 500 milioni di lire per
il rinnovo, la conversione o l'ampliamento di impianti gia'
esistenti, ed il tasso di interesse non puo' essere superiore al 3
per cento.
In casi singoli, con motivata deliberazione del Comitato di cui al
successivo articolo 5, i limiti d'importo per la costruzione di nuovi
impianti, stabiliti nel primo comma del presente articolo in 500
milioni di lire, e nel secondo comma in 1.000 milioni di lire,
possono essere elevati rispettivamente sino a 1.000 milioni ed a
1.500 milioni di lire.