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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' assegnato al Governo della Repubblica un nuovo termine di tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per
adeguare le piante organiche degli uffici giudiziari e del Ministero,
nonche' il contingente dei funzionari addetti al servizio ispettivo e
al Consiglio superiore della magistratura, alla nuova ripartizione
per qualifiche, di cui all'articolo 1, comma secondo, della, legge 17
febbraio 1958, n. 60.