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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le misure del premio di congedamento previsto dallo art. 1 della
legge 22 agosto 1951, n. 1064, sono fissate, per gli specializzati o
specialisti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, come
segue:
lire 10.000 al compimento del dodicesimo mese di servizio;
lire 25.000 al compimento del ventiquattresimo mese di servizio
lire 50.000 al compimento del trentesimo mese di servizio;
lire 75.000 al compimento del terzo anno di servizio;
lire 100.000 al compimento del quarto anno di servizio lire
135.000 al compimento del quinto anno di servizio;
lire 160.000 al compimento del sesto anno di servizio;
lire 180.000 al compimento del settimo anno di servizio;
lire 200.000 dopo otto anni e oltre di servizio.
La frazione di anno superiore ai sei mesi si considera anno intero.
Nei casi in cui risulti piu' favorevole, la misura di detto premio
continua ad essere determinata in base alle norme di cui al citato
articolo 1 della legge 22 agosto 1951, n. 1064.