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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 2 della legge 23 marzo 1956, n. 185, e' sostituito dal
seguente:
"Nei riguardi del personale arruolato prima della entrata in vigore
della presente legge si applicano, se piu' favorevoli, le
disposizioni preesistenti alla legge stessa".