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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I medici, sia liberi esercenti che dipendenti da enti, sono tenuti
a dare comunicazione all'ufficiale sanitario del Comune delle
vaccinazioni antipoliomielitiche praticate a soggetti di qualsiasi
eta', sia presso pubblici ambulatori che nella clientela privata,
entro dieci giorni dalla data di ciascuna inoculazione, indicando per
ogni vaccinato cognome, nome, sesso, luogo di nascita e domicilio,
data, sede e l'ordine progressivo delle inoculazioni in ciascun
individuo, tipo di vaccino adoperato, ditta produttrice, numero della
serie o lotto di fabbricazione, estremi del controllo di Stato, data
di preparazione e di scadenza del vaccino stesso, eventuali reazioni
locali e generali riscontrate, nonche' tutte le altre notizie che
potranno essere richieste dall'autorita' sanitaria. Dette
comunicazioni, se eseguite sugli appositi moduli forniti dai Comuni,
godono della franchigia postale.
I contravventori saranno deferiti all'Ordine dei medici, il quale,
in caso di recidiva, iniziera' procedimento disciplinare secondo le
norme vigenti.