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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
Convenzione internazionale che sostituisce la Convenzione del 21
giugno 1920, modificata il 31 maggio 1937, relativa all'Istituto
internazionale del freddo, firmata a Parigi il 1 dicembre 1954.