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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
All'articolo 5 della legge 3 gennaio 1957, n. 1, sono aggiunti i
seguenti commi:
"Per i primi avieri che abbiano frequentato con successo il corso
complementare ma non posseggano la anzianita' di servizio di anni
cinque calcolati dalla data di arruolamento volontario, non e'
richiesta, ai fini della promozione al grado di sergente maggiore, la
ripetizione nel grado di sergente del corso complementare previsto
dal precedente articolo 3.
Per i militari di cui al comma precedente e per quelli che,
appartenendo al medesimo corso di reclutamento dei militari stessi e
non avendo frequentato il corso complementare nel grado di primo
aviere lo frequenteranno in quello di sergente, l'iscrizione nel
quadro di avanzamento al grado di sergente maggiore avra' luogo con
le norme stabilite nei commi secondo, terzo e quarto del precedente
articolo 3".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 luglio 1959
GRONCHI
SEGNI - ANDREOTTI -
TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA