Legge Ordinaria n. 698 del 24/07/1959 (Pubblicata nella G.U. del 8 settembre 1959 n. 215)
Modifiche dell'art. 5 della legge 3 gennaio 1957, n. 1, concernente nuovi organici dei sottufficiali dell'Aeronautica militare e modifiche di alcune norme sul reclutamento e avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa dell'Aeronautica militare.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  All'articolo  5  della  legge 3 gennaio 1957, n. 1, sono aggiunti i
seguenti commi:
  "Per  i  primi avieri che abbiano frequentato con successo il corso
complementare  ma  non  posseggano  la anzianita' di servizio di anni
cinque  calcolati  dalla  data  di  arruolamento  volontario,  non e'
richiesta, ai fini della promozione al grado di sergente maggiore, la
ripetizione  nel  grado  di sergente del corso complementare previsto
dal precedente articolo 3.
  Per  i  militari  di  cui  al  comma  precedente  e per quelli che,
appartenendo  al medesimo corso di reclutamento dei militari stessi e
non  avendo  frequentato  il  corso  complementare nel grado di primo
aviere  lo  frequenteranno  in  quello  di sergente, l'iscrizione nel
quadro  di  avanzamento al grado di sergente maggiore avra' luogo con
le  norme  stabilite nei commi secondo, terzo e quarto del precedente
articolo 3".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 24 luglio 1959

                               GRONCHI

                                                  SEGNI - ANDREOTTI -
                                                             TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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