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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le quote annue di iscrizione alle Sezioni di tiro a segno ed
all'Unione italiana di tiro a segno nazionale sono stabilite, a
partire dal 1 gennaio 1960, in lire 500.
Tali quote annue sono ridotte a lire 200 per le guardie giurate,
forestali e campestri, private e comunali e per le guardie giurate
addette ai consorzi di bonifica e di irrigazione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 luglio 1959
GRONCHI
SEGNI - ANDREOTTI -
TAMBRONI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA