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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 22 novembre 1954, n.
1127, concernente la specificazione delle attribuzioni della
Delegazione presso l'Ambasciata d'Italia a Washington, e' sostituito
dai seguenti:
"Al capo della Delegazione, da scegliersi fra il personale del
Ministero degli affari esteri in servizio presso l'Ambasciata
d'Italia Washington, che continua a svolgere presso di essa le
proprie finzioni, compete, in aggiunta all'assegno di sede in
godimento, l'indennita' mensile lorda pari a dollari 447 per il
periodo dal 25 dicembre 1956 al 31 ottobre 1957 e pari a dollari 112
per il periodo successivo.
Al vice capo della Delegazione, facente parte del personale dello
Stato e che non fruisca dell'assegno di sede, compete, oltre allo
stipendio relativo alla qualifica rivestita, l'indennita' mensile
lorda pari a dollari 1090".