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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i
Ministri per il tesoro, per l'agricoltura e per le foreste e per
l'industria e per il commercio, e' autorizzato a concedere, nei
limiti di cui al successivo articolo 3, il concorso dello Stato, per
un periodo non superiore a 15 anni e nella misura massima del 3 per
cento, nel pagamento degli interessi posticipati sui prestiti e sui
mutui accordati, da Istituti di credito di diritto pubblico, da
Istituti e Sezioni di credito a medio e lungo termine - compresi
quelli di credito fondiario designati dal Ministro per il tesoro,
sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio
- e dalle Casse di risparmio, ad imprese individuali o in forma
sociale o associata esercenti l'attivita' di esportazione dei
prodotti ortofrutticoli ed agrumari, che intendono impiantare
attrezzature, ampliare o migliorare stabilimenti, magazzini, forniti
di frigoriferi, macchinari ed in genere locali dotati di impianti
destinati al selezionamento, alla lavorazione ed alla conservazione
dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari da esportare all'estero allo
stato naturale.
I finanziamenti previsti dal comma precedente effettuati dagli
Istituti richiamati dall'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n.
949, sono ammessi al risconto presso l'"Istituto centrale per il
credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie"
(Mediocredito).