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La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
Art. 1.
L'indennita' fissa mensile spettante, indipendentemente da ogni
altra indennita' o compenso, ai componenti dei Tribunali delle acque
pubbliche e' fissata in lire 30.000 per i magistrati del Tribunale
superiore, in lire 20.000 per i membri tecnici dello stesso
Tribunale, superiore ed in lire 22.000 per i presidenti effettivi, in
lire 18.000 per i consiglieri effettivi e in lire 13.000 per i membri
tecnici effettivi dei Tribunali regionali.
L'indennita' stessa e' corrisposta ai presidenti, ai consiglieri ed
ai membri tecnici supplenti dei Tribunali regionali solo in quanto in
ogni Tribunale per impedimento od assenza di componenti effettivi o
per particolari esigenze di servizio essi debbono funzionare in via
continuativa in sostituzione dei componenti effettivi.
Si considera effettivo tra i componenti tecnici in ogni Tribunale
regionale quello nominato prima o primo indicato tra i piu'
contemporaneamente nominati, se la qualifica non e' espressamente
indicata.