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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Governo e' delegato ad emanare norme giuridiche, aventi forza di
legge, al fine di assicurare minimi inderogabili di trattamento
economico e normativo nei confronti di tutti gli appartenenti ad una
medesima categoria. Nella emanazione delle norme il Governo dovra'
uniformarsi a tutte le clausole dei singoli accordi economici e
contratti collettivi, anche intercategoriali, stipulati dalle
associazioni sindacali anteriormente alla data di entrata in vigore
della presente legge.