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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Al secondo comma dell'art. 2 e al secondo comma dell'art. 3 della
legge 3 maggio 1955, n. 407, vengono aggiunte le seguenti parole: "da
due rappresentanti del movimento cooperativo".
Il terzo comma dell'art. 2 della stessa legge e' modificato nel
modo seguente:
"I rappresentanti degli industriali, dei commercianti, degli
agricoltori, dei lavoratori e del movimento cooperativo saranno
scelti fra i designati, su richiesta del Ministro per il lavoro e per
la previdenza sociale, dalle organizzazioni sindacali nazionali di
categoria piu' rappresentative, e per i rappresentanti del movimento
cooperativo dalle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela
del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute".
Il terzo comma dell'art. 3 e' sostituito dal seguente:
"I rappresentanti degli industriali, dei commercianti, degli
agricoltori, dei lavoratori e del movimento cooperativo saranno
scelti tra i designati, su richiesta del direttore dell'Ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione, dalle
organizzazioni sindacali provinciali di categoria piu'
rappresentative, e per i rappresentanti del movimento cooperativo
dalle associazioni provinciali di rappresentanza e tutela del
movimento cooperativo giuridicamente riconosciute".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 gennaio 1959
GRONCHI
FANFANI - VIGORELLI
Visto, il
Guardasigilli: GONELLA