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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
La disposizione di cui all'art. 3, lettera a), della legge 6 agosto
1954, n. 604, deve intendersi nel senso che la dichiarazione quivi
richiesta e' dovuta solamente nel caso in cui l'acquirente,
permutante ed enfiteuta, ovvero alcuno tra gli appartenenti al suo
nucleo familiare, risulti, alla data dell'atto di stipulazione,
proprietario od enfiteuta di fondi rustici.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 ottobre 1959
GRONCHI
SEGNI - TAVIANI - TAMBRONI
- RUMOR - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA