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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'elenco speciale, supplementare e transitorio, di cui all'art. 1
del regio decreto 3 settembre 1926, n. 1660, e' soppresso.
I tecnici che abbiano ottenuto l'iscrizione nel detto elenco,
saranno iscritti, a domanda, negli Albi degli architetti.
Resta fermo il disposto dell'art. 2 del citato regio decreto 3
settembre 1926, n. 1660.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 ottobre 1959
GRONCHI
SEGNI - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA