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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per l'attuazione - a cura ed a carico dell'Azienda nazionale
autonoma delle strade statali - della parte piu' urgente del
programma di sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade
statali rientrante fra gli itinerari internazionali e le arterie di
grande circolazione, e' autorizzata la spesa, complessiva di 200
miliardi di lire da erogare, con corrispondenti stanziamenti per
ciascun esercizio, in dieci esercizi finanziari, in ragione di 20
miliardi di lire dal 1960-61 al 1969-70.