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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli articoli 162 e 163 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono sostituiti
dai seguenti:
"Art. 162. (Dotazione organica unica per le qualifiche di
consigliere di 1ª, 2ª e 3ª classe e delle qualifiche equiparate). - I
posti di consigliere di 1ª, 2ª e 3ª classe e delle qualifiche
equiparate sono resi cumulativi in un unico organico.
Art. 163. (Promozioni a consigliere di 2ª e 1ª classe). - La
promozione a consigliere di 2ª classe si consegue, a ruolo aperto,
mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i
consiglieri di 3ª classe dello stesso ruolo che abbiano compiuto due
anni di effettivo servizio nella qualifica.
La promozione alla qualifica di consigliere di 1ª classe si
consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per me rito comparativo
al quale sono ammessi i consiglieri di 2ª classe dello stesso ruolo
che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica".