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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
I notai in esercizio, che partecipano al concorso per trasferimento
di sede, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 22 dicembre 1932, n.
1728, modificato dallo art. 1 del regio decreto 7 aprile 1941, n. 358
e dallo art. 23 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 528, sono
tenuti a corrispondere una tassa di lire 1500 per ciascun posto al
quale concorrono.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 ottobre 1959
GRONCHI
SEGNI - GONELLA -
TAVIANI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA