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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il credito peschereccio, di cui all'art. 5, secondo comma, della
legge 13 marzo 1958, n. 281, potra' essere esercitato dalla F.A.R.P.
a favore dei pescatori della pesca costiera e a favore delle
cooperative di pescatori della pesca costiera.
I crediti di cui al precedente comma non potranno superare
l'importo di lire 500.000 e l'ammortamento delle relative operazioni
sara' compiuto entro il termine massimo di cinque anni.
I suddetti crediti saranno concessi esclusivamente con garanzie
personali.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 ottobre 1959
GRONCHI
SEGNI - JERVOLINO
TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA