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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il primo comma dell'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n.
319, e' sostituito dal seguente:
"Gli atti ed i provvedimenti nei giudizi relativi a controversie
individuali di lavoro ed a rapporti di pubblico impiego, nonche' gli
atti relativi ai procedimenti innanzi agli Uffici del lavoro e della
massima occupazione per la conciliazione delle controversie di lavoro
ed ai procedimenti di conciliazione e di arbitrato previsti dai
contratti ed accordi collettivi di lavoro, limitatamente ai giudizi
ed alle controversie il cui valore non superi il milione di lire,
sono esenti dall'imposta di bollo e di registro e da ogni altra
imposta, tassa o diritto.
Gli atti ed i provvedimenti relativi ai giudizi ed ai procedimenti
di cui al primo comma, di valore superiore al milione di lire o di
valore indeterminato sono soggetti alla imposta di registro ridotta
alla meta' ed alle normali imposte di bollo.
La produzione dei documenti in giudizio e nei procedimenti indicati
nel presente articolo non costituisce caso d'uso ai sensi dell'art. 2
del regio decreto 30 novembre 1923, n. 3269, e successive
modificazioni e dello art. 2 del decreto Presidenziale 25 giugno
1953, n. 492".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 novembre 1959
GRONCHI
SEGNI - ZACCAGNINI -
GONELLA - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA