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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nell'esercizio della vigilanza per la repressione delle frodi nella
preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti
agrari, i funzionari e gli agenti delegati dalle Amministrazioni
competenti ai sensi del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033,
convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, procedono direttamente al
sequestro della merce ed al prelevamento dei campioni in tutti i casi
previsti dalla predetta legge e dal regolamento approvato con regio
decreto 1 luglio 1926, n. 1361.