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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La carica speciale di "capo del Servizio corrieri", istituita
presso il Ministero degli affari esteri con regio decreto 19 maggio
1941, n. 613, e' soppressa.
L'impiegato titolare della carica stessa e' inquadrato, con effetto
dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel ruolo della
carriera di concetto dei cancellieri con la qualifica di cancelliere
capo di 2ª classe, prendendo posto dopo l'ultimo impiegato della
qualifica stessa, pur conservando la precedente anzianita' di
carriera.
Per effetto del precedente comma l'attuale numero dei posti della
qualifica di cancelliere capo di 2ª classe del Ministero degli affari
esteri e' aumentato di una unita' e portato al numero complessivo di
22 posti.