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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A favore del Gruppo medaglie d'oro al valor militare e' autorizzata
la concessione di un contributo straordinario di lire 5.000.000 ad
integrazione della sovvenzione concessa, per l'esercizio finanziario
1958-59, con l'art. 16 della legge 31 ottobre 1958, n. 965.