Legge Ordinaria n. 1013 del 16/09/1960 (Pubblicata nella G.U. del 30 settembre 1960 n. 240)
Sostituzione dell'articolo 7 della legge 13 agosto 1959, n. 904, concernente esenzione dall'imposta di consumo per i materiali occorrenti per la costruzione, manutenzione e riparazione delle strade ed autostrade eseguite dall'A.N.A.S.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Con effetto dal 18 novembre 1959 l'articolo 7 della legge 13 agosto
1959, n. 904, e' sostituito dal seguente:

  "Sono  esenti  da  imposte  di  consumo  i materiali necessari alla
costruzione,  alla  manutenzione  o  alla  riparazione delle strade e
delle  autostrade,  compresi  i relativi edifici ed opere accessorie,
eseguite  dall'A.N.A.S.  a  totale  suo  carico,  ovvero che siano di
proprieta' dello Stato.
  I  materiali impiegati nella costruzione di autostrade eseguite con
il  sistema  della  concessione  sono  soggetti ad imposta di consumo
nella   misura  di  lire  1.250.000  per  ogni  chilometro  calcolato
sull'asse  del tracciato, comprensiva dei materiali per gli edifici e
per  le opere accessorie; per le autostrade a carreggiata unica o per
i raddoppi la misura e' di lire 800.000 per chilometro.
  La  misura dell'imposta di cui sopra non puo' essere assoggettata a
supercontribuzione o ad addizionale.
  La  liquidazione  di  cui  all'articolo  39  del testo unico per la
finanza  locale  approvato  con  regio  decreto 14 settembre 1931, n.
1175,  si  effettua  definitivamente  a  lavoro  ultimato  in  base a
certificato  di  accertamento  emesso  dal  direttore compartimentale
dell'A.N.A.S. competente per territorio.
  I  materiali impiegati nella costruzione di tratti di autostrade in
concessione  gia'  appaltati  alla  data  di  entrata in vigore della
presente legge sono soggetti alle normali imposte di consumo.
  I  materiali impiegati nella manutenzione o nella riparazione delle
autostrade  indicate nei commi secondo e quinto del presente articolo
sono esenti da imposta di consumo.
  Non si fa luogo al rimborso di imposte gia' pagate.

  Sull'imposta  di consumo, di cui al presente articolo, non riscossa
direttamente  dai  Comuni,  e'  applicato  a favore degli appaltatori
l'aggio  in  misura  del  2  per  cento in deroga alle condizioni del
contralto  di  appalto, sia che esso sia ad aggio sia a canone fisso.
Della  riscossione  dell'imposta  di  cui trattasi non si tiene conto
agli effetti degli eventuali minimi garantiti stabiliti dai contratti
di appalto".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 16 settembre 1960

                               GRONCHI

                                                   FANFANI - SCELBA -
                                               ZACCAGNINI - TRABUCCHI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

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