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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Con effetto dal 18 novembre 1959 l'articolo 7 della legge 13 agosto
1959, n. 904, e' sostituito dal seguente:
"Sono esenti da imposte di consumo i materiali necessari alla
costruzione, alla manutenzione o alla riparazione delle strade e
delle autostrade, compresi i relativi edifici ed opere accessorie,
eseguite dall'A.N.A.S. a totale suo carico, ovvero che siano di
proprieta' dello Stato.
I materiali impiegati nella costruzione di autostrade eseguite con
il sistema della concessione sono soggetti ad imposta di consumo
nella misura di lire 1.250.000 per ogni chilometro calcolato
sull'asse del tracciato, comprensiva dei materiali per gli edifici e
per le opere accessorie; per le autostrade a carreggiata unica o per
i raddoppi la misura e' di lire 800.000 per chilometro.
La misura dell'imposta di cui sopra non puo' essere assoggettata a
supercontribuzione o ad addizionale.
La liquidazione di cui all'articolo 39 del testo unico per la
finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n.
1175, si effettua definitivamente a lavoro ultimato in base a
certificato di accertamento emesso dal direttore compartimentale
dell'A.N.A.S. competente per territorio.
I materiali impiegati nella costruzione di tratti di autostrade in
concessione gia' appaltati alla data di entrata in vigore della
presente legge sono soggetti alle normali imposte di consumo.
I materiali impiegati nella manutenzione o nella riparazione delle
autostrade indicate nei commi secondo e quinto del presente articolo
sono esenti da imposta di consumo.
Non si fa luogo al rimborso di imposte gia' pagate.
Sull'imposta di consumo, di cui al presente articolo, non riscossa
direttamente dai Comuni, e' applicato a favore degli appaltatori
l'aggio in misura del 2 per cento in deroga alle condizioni del
contralto di appalto, sia che esso sia ad aggio sia a canone fisso.
Della riscossione dell'imposta di cui trattasi non si tiene conto
agli effetti degli eventuali minimi garantiti stabiliti dai contratti
di appalto".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 settembre 1960
GRONCHI
FANFANI - SCELBA -
ZACCAGNINI - TRABUCCHI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA