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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dal 1 luglio 1959, sono trasferite a carico dello
Stato:
a) le quote di concorso dei Comuni nelle spese di gestione dei
servizi antincendi, previste dal decreto legislativo 21 aprile 1948,
n. 630, e dall'articolo 1 della legge 9 aprile 1951, n. 338;
b) le spese sostenute dalle Provincie per i locali degli uffici
di prefettura, per l'alloggio dei prefetti, per i locali degli uffici
provinciali, dei commissariati e delle delegazioni suburbane di
pubblica sicurezza e degli uffici distaccati di pubblica sicurezza
istituiti nei Comuni gia' sedi di sottoprefettura.