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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137,
sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica, come modificata dalla legge 27 febbraio 1958, n.
295, sono apportate le seguenti modifiche:
QUADRO II. - Ruolo dell'Arma dei carabinieri.
Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di generale di brigata:
dopo le parole "1 anno di comando di brigata" sono aggiunte le
parole:
"o nella carica di capo di stato maggiore del Comando generale.
(s)".
L'indicazione della nota "s" e' riportata in calce alla tabella,
con il seguente testo "A decorrere dal 1 luglio 1957".
Alla stessa colonna 3, in corrispondenza del grado di colonnello,
sono soppresse le parole "o nella carica di capo di stato maggiore
del Comando generale".