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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli Istituti regionali, costituiti ai sensi della legge 22 giugno
1950, n. 445, per il finanziamento a medio termine alle medie e
piccole industrie, nonche' l'Istituto per lo sviluppo economico
dell'Italia meridionale (I.SV.E.I.MER.), l'Istituto regionale per il
finanziamento alle medie e piccole industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.)
ed il Credito industriale sardo (C.I.S.), di cui alla legge 11 aprile
1953, n. 298, l'Istituto di credito per il finanziamento a medio
termine alle medie e piccole industrie situate nel territorio della
provincia di Udine, di cui alla legge 31 luglio 1957, n. 742,
l'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella
regione Trentino-Alto Adige di cui alla legge 13 marzo 1953, n. 208,
e la sezione speciale per il credito alle piccole e medie industrie
presso la Banca nazionale del lavoro, sono autorizzati, anche in
deroga ai vigenti statuti, a concedere finanziamenti a medio termine
alle medie e piccole imprese commerciali nella propria zona di
competenza per la realizzazione di programmi di apprestamento, di
ampliamento e di rinnovo delle attrezzature, ivi comprese le opere
murarie necessarie per l'adattamento dei locali all'esercizio
commerciale.