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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, i
relativi allegati e le successive aggiunte e modificazioni, sono
estesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al
personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani, anche se non
direttamente dipendente da azienda concessionaria, e sempreche', a
giudizio del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della
motorizzazione civile e trasporti in concessione - risulti superiore
a 25 il numero di personale occorrente per le normali esigenze di
tutti gli autoservizi, anche se urbani, ovunque esercitati
dall'azienda.
Per gli autoservizi esercitati da aziende concessionarie di linee
ferroviarie, tranviarie, filoviarie e di navigazione interna, si
terra' conto, ai fini dell'applicazione del precedente comma, del
complesso del personale occorrente alle normali esigenze di tutti i
servizi aziendali.