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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I musei appartenenti ad enti diversi dallo Stato, a seconda della
importanza delle loro collezioni ed in rapporto ad una adeguata
organizzazione artistica, scientifica e culturale rispondente
all'interesse nazionale che essi rivestono, vengono ripartiti nelle
seguenti quattro categorie:
1) musei multipli;
2) musei grandi;
3) musei medi;
4) musei minori.
L'assegnazione dei musei alle singole categorie e i trasferimenti
da categoria a categoria vengono stabiliti con decreto dei Ministri
per l'interno e per la pubblica istruzione a seguito del parere
espresso da un Comitato composto da:
un rappresentante del Ministero della pubblica;
istruzione, che presiede il Comitato;
un rappresentante del Ministero dell'interno;
due rappresentanti del Consiglio superiore delle antichita' e
belle arti;
due Sovrintendenti, uno per le antichita' e l'altro per l'arte
medioevale e moderna;
un rappresentante dell'Associazione dei comuni e uno
dell'Associazione delle province;
un rappresentante dell'Associazione dei direttori e funzionari
dei musei locali.
Il Comitato e' nominato per decreto del Ministro per la pubblica
istruzione, dura in carica tre anni e puo' essere confermato. Esso ha
sede presso il Ministero della pubblica istruzione.