Legge Ordinaria n. 11 del 25/01/1960 (Pubblicata nella G.U. del 4 febbraio 1960 n. 29)
Modifica all'art. 1 della legge 3 agosto 1957, n. 744, sulla stabilità nell'incarico degli insegnanti non di ruolo degli istituti e scuole secondarie statali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Gli   insegnanti   non  di  ruolo  aventi  titolo  alla  stabilita'
nell'incarico  ai sensi ed alle condizioni previste dal secondo comma
dell'art.  1 della legge 3 agosto 1957, n. 744, sono ammessi a fluire
della  predetta  stabilita'  anche  se,  in  luogo  della particolare
abilitazione  prevista  dall'art.  7 della legge 15 dicembre 1955, n.
1440,  abbiano  conseguito,  per  il tipo di cattedra corrispondente,
un'abilitazione per esami.
  Tale  disposizione si applica anche se l'abilitazione e' successiva
al  13  settembre  1957,  sempreche'  l'insegnamento sia stato svolto
nell'anno  scolastico  1958-59  per  almeno  sette  mesi  in scuole o
istituti  di  istruzione  secondaria  con  qualifica  non inferiore a
"valente".
  Agli  insegnanti  di  cui  al  precedente  comma  si  applicano  le
disposizioni della legge 3 agosto 1957, n. 744.

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 25 gennaio 1960

                               GRONCHI

                                            SEGNI - MEDICI - TAMBRONI

                                            Visto,  il Guardasigilli:
GONELLA
 

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