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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le esenzioni fiscali concesse per gli atti posti in essere per la
formazione e l'arrotondamento della piccola proprieta' contadina di
cui alla legge 6 agosto 1954, n. 604, modificata con la legge 1
febbraio 1956, n. 53, e quelle concesse con l'art. 36 della legge 25
luglio 1952, n. 991, modificata con l'articolo unico della legge 13
gennaio 1955, n. 21, e con la legge 26 marzo 1956, n. 266, si
applicheranno anche dopo la scadenza prevista nelle leggi sopra
richiamate.