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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il testo dell'ultimo comma dell'art. 10 del regio decreto 30
dicembre 1923, n. 3269, e' sostituito dal seguente:
"Quando la somma totale delle imposte liquidate presenta una
frazione minore di cento lire, questa frazione e' computata per cento
lire".