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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Assistenti
In corrispondenza delle singole cattedre di ruolo presso le
Accademie di belle arti e delle singole cattedre di ruolo di materie
artistiche presso i Licei artistici e' previsto un posto di
assistente di ruolo.
Gli assistenti vengono distribuiti in due ruoli a seconda che
esplichino la loro opera nelle Accademie di belle arti o nei Licei
artistici. La rispettiva carriera e' fissata dalla annessa tabella A
ed il passaggio dalla I alla II classe di stipendio e' subordinato al
rapporto favorevole del capo dell'Istituto. I compensi per
prestazioni complementari attinenti alla funzione di assistente sono
fissati nell'annessa tabella B.
Il personale di cui al presente articolo e' statale ad ogni effetto
di legge.