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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Fino al 31 dicembre 1961, in sostituzione dei periodi minimi di
comando di cui alla tabella n. 2 allegata alla legge 15 dicembre
1959, n. 1089, e' richiesto per l'avanzamento dei tenenti, capitani,
e tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo della Guardia
di finanza, un anno di comando o di incarico previsti dalle
disposizioni che regolavano l'avanzamento stesso prima dell'entrata
in vigore della citata legge n. 1089.