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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli organici dei sottufficiali in servizio permanente
dell'Esercito, esclusi quelli dell'Arma dei carabinieri, quali
risultano dall'articolo 1 della legge 24 luglio 1951, n. 971, sono
sostituiti dai seguenti:
marescialli maggiori ed aiutanti di battaglia...........N. 2.500
marescialli capi........................................." 3.300
marescialli ordinari....................................." 3.900
sergenti maggiori........................................" 7.200
L'organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni di
ufficio e' stabilito in 1.500 unita'.
La forza organica dei sergenti in ferma volontaria e in rafferma e'
determinata annualmente con la legge di bilancio.